Il decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 431/1998, individua, con riferimento ai contratti di locazione stipulati in base ad accordi definiti in sede locale, i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché le modalità per garantire particolari esigenze delle parti.
Si ricorda infatti che l'art. 2, comma 3, della citata L. 431/1998, prevede che le parti possano stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
Il comma 1 dell'art. 4 prevede inoltre che, al fine di favorire la realizzazione degli accordi sopra citati, il Ministro delle infrastrutture e trasporti convochi ogni tre anni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere una convenzione che individui i sopra citati criteri generali per la definizione dei canoni. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti direttamente con decreto interministeriale, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette organizzazioni. Il decreto si è dunque reso necessario considerato che alla scadenza del termine previsto, tra tutte le parti convocate dal Ministro non è stato raggiunto accordo formale unico.
Tra le innovazioni di maggiore rilievo introdotte dal provvedimento in esame segnaliamo la diversificazione della disciplina in ragione della natura patrimoniale del conduttore, con l’individuazione di uno spartiacque rappresentato dal possesso di almeno cento unità immobiliari. Per ciascuna tipologia di proprietari il decreto individua tre modelli contrattuali: Contratti in base alla L. 431/1998 di durata triennale con possibilità di rinnovo biennale; Contratti transitori; Contratti per studenti universitari.
Quanto ai canoni di locazione, questi saranno quantificati, come del resto già avviene, dalla contrattazione locale, sulla base dei valori di mercato, delle dotazioni infrastrutturali e delle tipologie edilizie.
Importanti novità segnaliamo infine per quanto riguarda i contratti per studenti universitari, per i quali sarà possibile una forma di locazione con durata variabile tra 6 mesi e 3 anni.